Le associazioni no profit
Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali.
Si possono creare organizzazioni con gli scopi più vari: solidaristiche, assistenziali, culturali, mediche, ricreative, sociali, sportive, professionali, studentesche, sindacali, politiche, religiose, patriottiche, enogastronomiche ecc.
Le associazioni riconosciute
Tali associazioni sono riconosciute dalle autorità, e quindi iscritte nel registro delle persone giuridiche. Per esse l’atto deve essere stipulato in forma pubblica. Tale forma è necessaria anche per la modificazione o integrazione dell’atto costitutivo o dello statuto.
Vi sono vincoli particolari inerenti alla loro amministrazione e rappresentanza, alle assemblee, alle delibere, nonché al recesso ed esclusione degli associati stessi; vincoli sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.
In compenso tali associazioni godono di particolari vantaggi in tema di autonomia tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall’associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.
Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.
Le principali forme associative
- le associazioni riconosciute,
- le associazioni non riconosciute,
- le fondazioni,
- i comitati,
- le onlus,
- l’impresa sociale.
È quanto mai opportuno rivolgersi per tempo al notaio, che potrà orientare i cittadini nella scelta delle soluzioni più idonee e meglio rispondenti alla loro volontà.
Il notaio potrà inoltre prestare consulenza qualificata qualora sia necessario armonizzare esigenze diverse. Ad esempio, nella costituzione di una fondazione disposta per testamento, quando occorra contemperare l’intento del fondatore con i diritti dei legittimari. Potrà inoltre intervenire nella valutazione degli aspetti fiscali, oggetto di continua evoluzione normativa. Inoltre, quando necessario, accompagnerà il nuovo soggetto nel percorso mirante ad ottenere il riconoscimento e lo status di persona giuridica.
(tratto da www.notariato.it)